FAQ CODYCE
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In allestimento
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FAQ NORMATIVA
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Generale
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Che cos’è la dichiarazione IVA?
- È una dichiarazione attraverso la quale, i contribuenti titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello. Da tale dichiarazione poi, si determina l’ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante. [Fonte guidafisco.it]
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Presentazione dichiarazione IVA insieme all’UNICO
- Le persone fisiche titolari di partita IVA, le società e gli enti, il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale con il modello Unico, quando devono presentare almeno due di queste 3 dichiarazioni: 1) dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP o IVA. A partire da quest’anno, non è più possibile presentare la dichiarazione Iva con l’Unico ma solo in forma autonoma. [Fonte guidafisco.it]
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Presentazione dichiarazione IVA 2017 anno 2016 in forma autonoma:
- Le operazioni attive e passive IVA effettuate nel corso del 2016, possono essere presentate con la sola dichiarazione IVA 2107 in forma autonoma entro la scadenza del 28 febbraio 2017. Le operazioni attive e passive effettuate quest’anno, 2016, vanno nella dichiarazione IVA 2017 in forma autonoma, da presentare all’Agenzia delle entrate entro la scadenza del 28 febbraio 2017. A partire dalle operazioni effettuate dal 2017 in poi, la dichiarazione IVA dovrà essere inviata dal 1° febbraio al 30 aprile. [Fonte guidafisco.it]
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Da quando parte l’obbligo di dichiarazione IVA in forma autonoma?
- Sulla base di tutte le novità, in ultimo il decreto Milleproroghe, l’obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma è slittato di 1 anno.Pertanto i contribuenti sono tenuti a presentare:Nel 2016:1) Dichiarazioni annuale IVA 2016 anno 2015, presentata insieme al Modello UNICO dal 1° febbraio al 30 settembre 2016 o in forma autonoma, solo per i contribuenti elencati al primo paragrafo;2) Comunicazioni dati IVA 2016 anno 2015 presentata entro il 28 febbraio 2017.Nel 2017:1) Dichiarazione annuale IVA 2017 anno 2016 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017;2) Comunicazione annuale dati IVA 2017 anno 2016, abrogata. [Fonte guidafisco.it]
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Dichiarazione IVA 2017 scadenza:
- A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non in allegato al modello Unico. Quest’anno, infatti, è il primo anno che i contribuenti devono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma e la comunicazione dati IVA. A partire dal 2017, infatti, sono entrate in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del decreto 193/2016 che ha introdotto la nuova comunicazione IVA trimestrale 2017. In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale IVA 2017 scadenza in forma autonoma va trasmessa in via eccezionale entro il 28 febbraio 2017 ma dal 2018 in poi, per cui la dichiarazione IVA 2018 anno 2017 va presentata per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni. Entro il suddetto termine, il contribuente dovrà inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA mentre quello per la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insieme alla comunicazione black list. La presentazione della dichiarazione IVA 2017 in forma autonoma è obbligatoria come la comunicazione liquidazione periodica Iva 2017. [Fonte guidafisco.it]
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Novità normative 2017
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Legge di stabilità 2015-2016
- Le novità introdotte in termini normativi per quanto riguarda la dichiarazione IVA 2017 sono state intordotte dalla Legge di Stabilità 2015-2016. Tali modifiche, nello specifico, riguardano l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio. [Fonte guidafisco.it]
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Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2015
- l’articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, dava la possibilità solo ad alcuni contribuenti di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, a:
- Società controllanti e controllate, partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo;
- Soggetti che a seguito di operazioni straordinarie o di trasformazioni soggettive, sono obbligati a indicare nella propria dichiarazione annuale, il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati;
- Soggetti che vogliono utilizzare in compensazione, il rimborso di imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
- Soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio con l’obiettivo di fruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA [Fonte guidafisco.it]
- l’articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, dava la possibilità solo ad alcuni contribuenti di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, a:
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Dopo la modifica della legge di stabilità
- in attuazione all’articolo 252, comma 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, il Governo ha previsto:
- Obbligo di presentare la dichiarazione IVA in modo separato dal modello UNICO;
- Abolizione dell’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.
In pratica, tale modifica è stata inserita dal legislatore al fine di semplificare gli obblighi dei contribuenti in materia di dichiarazione IVA, attraverso l’introduzione dell’obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Inizialmente, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, a partire dalla dichiarazione IVA dell’anno 2015 sarebbe dovuta essere presentata da tutti i contribuenti in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016.
Presentando la dichiarazione IVA annuale 2016 in forma autonoma, pertanto, il contribuente sarebbe stato esonerato dall’obbligo di comunicazione annuale dati IVA, sancito dall’articolo 8-bis del DPR n. 322/1998. [Fonte guidafisco.it]
- in attuazione all’articolo 252, comma 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, il Governo ha previsto:
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Novità introdotte dal Decreto Milleproroghe
- In sede di conversione del decreto Milleproroghe, legge del 27 febbraio 2015, n. 11, il nuovo obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma automa entro il mese di febbraio, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è slittato al 2016.In particolare, è stato stabilito che:
- l’Obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio è a partire dall’IVA 2016, per cui l’imposta sul valore aggiunto effettuata quest’anno va indicata nella dichiarazione IVA 2017.
- Eliminazione dell’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA a partire da quest’anno di imposta. Per cui la comunicazione dati IVA 2016 anno 2015, è l’ultima. [Fonte guidafisco.it]
- In sede di conversione del decreto Milleproroghe, legge del 27 febbraio 2015, n. 11, il nuovo obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma automa entro il mese di febbraio, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è slittato al 2016.In particolare, è stato stabilito che:
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Novità del decreto 193/2016
- pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno previsto che:
- abolizione del vecchio spesometro 2017;
- introduzione a partire dal 1° gennaio 2017 di due nuove comunicazioni obbligatorie:
- Comunicazione IVA trimestrale 2017: invio di tutte le fatture emesse, ricevute, variazioni nel corso del trimestre di riferimento, per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. [Fonte guidafisco.it]
- pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno previsto che:
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Soggetti obbligati
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Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA?
- Sulla base della normativa vigente, Dpr n. 633/1972, i soggetti obbligati alla presentazione sono: Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, artistiche o professionali, titolari di partita Iva.
Con l’approvazione del modello IVA annuale, IVA base e IVA 74-bis, figurano tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, altresì:
1) Soggetti che hanno cessato l’attività;
2) Curatori fallimentari;
3) Commissari liquidatori per fallimenti iniziati nel 2016 e successivi. [Fonte guidafisco.it]
- Sulla base della normativa vigente, Dpr n. 633/1972, i soggetti obbligati alla presentazione sono: Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, artistiche o professionali, titolari di partita Iva.
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Chi sono i soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione IVA?
- Soggetti che nel 2016 hanno registrato SOLO operazioni esenti e coloro che sono stati dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ma solo se hanno effettuato operazioni esenti. L’esonero dalla dichiarazione IVA non vige qualora il soggetto abbia registrato operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche o abbia effettuato acquisti per i quali l’IVA è a carico del cessionario, Iva reverse charge.
- Soggetti nel regime forfettario;
- Contribuenti minimi;
- Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA perché hanno scelto l’applicazione dell’IVA ordinaria;
- Imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, purché non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva;
- Soggetti passivi Iva se nel 2016 hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
- Soggetti che per opzione sono stati esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi ottenuti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario ma identificati in Italia ai fini dell’IVA circa gli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non passivi IVA, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
[Fonte guidafisco.it]
- Soggetti che nel 2016 hanno registrato SOLO operazioni esenti e coloro che sono stati dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ma solo se hanno effettuato operazioni esenti. L’esonero dalla dichiarazione IVA non vige qualora il soggetto abbia registrato operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche o abbia effettuato acquisti per i quali l’IVA è a carico del cessionario, Iva reverse charge.
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